A partire dal 1° ottobre 2015, il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 (Allegato 1, punto 2.3, comma 5) aveva introdotto l’obbligo di installazione di un sistema di trattamento di condizionamento chimico dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con esplicito rinvio alla norma tecnica UNI 8065. Il medesimo provvedimento imponeva inoltre l’obbligo di addolcimento per impianti con potenza al focolare superiore a 100 kW e acqua di durezza superiore a 15 °F.
Il 3 giugno 2026 è entrato in vigore il D.M. 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2025), che aggiorna il D.M. 26/06/2015 e introduce criteri rivisti in materia di trattamento acqua, inserendosi nel percorso di transizione verso
la EPBD IV.
Il 3 giugno 2026 è entrato in vigore il D.M. 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2025), che aggiorna il D.M. 26/06/2015 e introduce criteri rivisti in materia di trattamento acqua, inserendosi nel percorso di transizione verso
la EPBD IV.
Tre le novità sostanziali.
1) Obbligo di condizionamento chimico confermato, ma limitato al circuito riscaldamento. Il trattamento chimico resta sempre obbligatorio sul circuito di climatizzazione invernale, a condizione che sia assicurata la separazione strutturale rispetto alla rete di acqua calda sanitaria disciplinata dal D.Lgs. 18/2023 (Allegato V).
2) Trattamento ACS declassato a “eventuale”. Il condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria non è più un obbligo autonomo: diventa subordinato al mantenimento della qualità chimica e microbiologica ai punti d’uso e al rispetto dei requisiti su reagenti e
materiali filtranti fissati dal D.Lgs. 18/2023. Punto critico operativo: additivi e dosatori impiegati sul sanitario devono garantire la potabilità dell’acqua fino al rubinetto di utenza — non tutti i prodotti di condizionamento chimico oggi in uso soddisfano questo requisito.
materiali filtranti fissati dal D.Lgs. 18/2023. Punto critico operativo: additivi e dosatori impiegati sul sanitario devono garantire la potabilità dell’acqua fino al rubinetto di utenza — non tutti i prodotti di condizionamento chimico oggi in uso soddisfano questo requisito.
3) Soglia di addolcimento obbligatorio (100 kW / 15 °F) non riproposta. Il nuovo decreto non ripropone la soglia specifica del D.M. 2015. Resta il rinvio generale alla UNI 8065:2019, che prevede una soglia diversa (addolcitore obbligatorio a partire da 25 °F, con margini di scelta sotto tale valore). Attenzione: questo NON significa liberalizzazione — significa applicare la norma tecnica UNI 8065 in luogo della soglia amministrativa abrogata.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato intanto un documento di indicazioni agli operatori, elaborato con il supporto tecnico di ENEA e CTI, che non introduce nuovi obblighi ma fornisce una lettura sistematica del nuovo quadro. I punti salienti:
● il trattamento di condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria NON è obbligatorio;
● la sua eventuale adozione è subordinata al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dell’acqua ai punti d’uso, nel rispetto del D.Lgs. 18/2023;
● la norma tecnica di riferimento, in caso di adozione, resta la UNI 8065;
● per “separazione strutturale” si intende la condizione per cui il fluido del circuito riscaldamento non può miscelarsi con l’ACS: la separazione è garantita da barriere fisiche e da idonei dispositivi nei casi di reintegro acqua;
● trattamenti sul sanitario (es. dosatori di polifosfati in ingresso caldaia) vanno valutati caso per caso, verificando che il produttore dichiari formalmente la conformità ai requisiti del D.Lgs. 18/2023.
● il trattamento di condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria NON è obbligatorio;
● la sua eventuale adozione è subordinata al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dell’acqua ai punti d’uso, nel rispetto del D.Lgs. 18/2023;
● la norma tecnica di riferimento, in caso di adozione, resta la UNI 8065;
● per “separazione strutturale” si intende la condizione per cui il fluido del circuito riscaldamento non può miscelarsi con l’ACS: la separazione è garantita da barriere fisiche e da idonei dispositivi nei casi di reintegro acqua;
● trattamenti sul sanitario (es. dosatori di polifosfati in ingresso caldaia) vanno valutati caso per caso, verificando che il produttore dichiari formalmente la conformità ai requisiti del D.Lgs. 18/2023.
Nel sito del Siert è pubblicata anche una news in tal senso, leggibile al link
INFO: Dott. Stefano Chini
Tel. 0574 5177801 – s.chini@prato.confartigianato.it
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