A partire da martedì 14 gennaio 2025, i datori di lavoro operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e pelletteria, possono richiedere la misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda, per sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.
Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025.
Si segnala che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato in precedenza (n.160/2024), ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari che il periodo tutelato.
In seguito a tali disposizioni, la nuova misura di sostegno al reddito si rivolge, oltre ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero nonché conciario, ai datori di lavoro che sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a) sono classificati dall’Inps nei settori Industria o Artigianato;
b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nella Tabella A del decreto 160/2024, convertito in legge;
c) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito.
Si ricorda che la misura è destinata alle aziende che hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, ossia quelli previsti dal D.lgs. 148/2015 (per i datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (FSBA).