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    Serramenti e nuovo CPR-Regolamento (UE) 2024/3110: chiarimenti sulla norma e check list controllo Marcatura CE

    Il 7 gennaio 2025 è entrato in vigore il Nuovo CPR, Regolamento (UE) 2024/3110. Con questo passaggio è avviata la graduale sostituzione del precedente Regolamento 305/2011. Il nuovo quadro risponde alla necessità di maggiore sostenibilità, trasparenza e digitalizzazione nel settore.
    Tra le novità più significative:
    – il passaggio dalla tradizionale Dichiarazione di Prestazione (DoP) alla nuova Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC). Quest’ultima, obbligatoriamente in formato elettronico e non modificabile dall’8 gennaio 2026, non si limita più a descrivere le prestazioni del prodotto, ma attesta anche la sua conformità ai requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza. Per i produttori ciò implica un ampliamento significativo degli obblighi documentali e di verifica.
    – l’introduzione degli indicatori LCA (Life Cycle Assessment) nella DoPC. Diventa obbligatorio dichiarare gli impatti ambientali del prodotto lungo l’intero ciclo di vita — dalle emissioni al consumo delle risorse — con un’applicazione progressiva a partire dal 2026, estesa anche agli imballaggi.
    – il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP), che integrerà le DoPC ed assegnerà a ogni tipologia di prodotto un codice identificativo univoco. Attraverso il DPP saranno disponibili, in formato digitale e per almeno dieci anni dall’ultima immissione sul mercato, tutte le informazioni tecniche e di sicurezza, comprese le DoPC.
    – La modifica del c.d. AVCP 3 (ossia il sistema di certificazione applicato ai serramenti esterni) con un maggiore coinvolgimento del laboratorio nelle procedure aziendali.È importante ricordare che le DoP attualmente in uso resteranno valide fino alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, delle nuove norme armonizzate relative a ciascuna categoria di prodotto. Ciò significa che, finché non sarà scritta la nuova norma di prodotto, le regole oggi in vigore per la Marcatura CE rimarranno valide e le aziende non dovranno variare nulla nelle procedure già in essere. Si ricorda che le attuali procedure di certificazione non prevedono solamente l’esecuzione delle prove in laboratorio ma anche:
    • l’istituzione di un adeguato piano di controllo produzione in azienda;
    • la consegna della documentazione prescritta al cliente (Dichiarazione di Prestazione e Label CE).
    Qualora l’impresa non avesse messo in pratica le prescrizioni di cui alla vigente legislazione, e quindi non avesse attuato le prescritte procedure e/o non redigesse e consegnasse le documentazioni corretta, in base alla legislazione nazionale (DL 106/2017) sarebbe passabile di sanzioni:
    • Da 4.000 a 24.000 euro qualora i prodotti commercializzati non siano collegati a strutture (es. travature) o antincendio (es. porte su via di fuga).
    • Da 10.000 a 50.000 euro più l’arresto fino a sei mesi qualora i prodotti commercializzati siano collegati a strutture (es. travature) o antincendio (es. porte su via di fuga).
    Pertanto, in attesa della revisione e armonizzazione della norma EN 14351-1 (serramenti esterni EN 13659 (oscuranti) e 13561 (tende e zanzariere), revisione che si suppone vedrà la luce nel periodo 2028/2029, un’impresa del settore dei serramenti, per operare
    nel pieno rispetto delle regole, può fare riferimento alla checklist allegata.
    Vi anticipiamo, infine, che nel corso del 2026 sarà organizzato un webinar informativo sull’argomento.
    CHECK LIST CE

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