Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Edifici del 28 ottobre 2025, avvenuta il 5 dicembre 2025 dopo una lunga attesa, si apre una nuova fase per il settore degli impianti termici. Il provvedimento aggiorna in modo sostanziale il DM 26 giugno 2015, introducendo obblighi e criteri più stringenti che incidono direttamente su progettazione, dimensionamento, regolazione degli impianti, scelta dei generatori e documentazione tecnica.
Per i professionisti del settore impiantistico cresce la responsabilità progettuale, ma si aprono anche nuove opportunità legate all’integrazione tra sistemi e tecnologie. Le nuove disposizioni entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione, quindi dal 3 giugno 2026. Il decreto è disponibile nel testo ufficiale completo di tutti gli allegati.
Regolazione ambiente per ambiente
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la regolazione degli ambienti. In caso di sostituzione dei generatori di calore, gli impianti dovranno essere dotati di dispositivi autoregolanti in grado di controllare la temperatura in ogni singolo vano o, almeno, in zone termicamente omogenee.
La deroga è ammessa solo quando l’intervento risulti tecnicamente non realizzabile o quando il tempo di ritorno economico superi i sei anni. Viene così superata la logica della semplice sostituzione “uno a uno”: il professionista è chiamato a valutare la compatibilità dell’impianto esistente e a motivare eventuali esclusioni all’interno della relazione tecnica prevista dal punto 2.2 dell’Allegato 1.
Attenzione all’aumento di potenza
Sul fronte del dimensionamento, il decreto introduce un criterio di maggiore rigore destinato a incidere su numerosi interventi. Qualora la potenza del nuovo generatore superi del 10% quella precedente, il progettista dovrà dimostrarne la necessità tramite una verifica di calcolo conforme alla UNI EN 12831-1:2018.
Un obbligo che orienta il mercato verso scelte realmente prestazionali, limitando i sovradimensionamenti tradizionali. Per installatori e progettisti diventa quindi fondamentale un confronto più stretto, soprattutto negli edifici in cui le dispersioni reali differiscono sensibilmente da quelle ipotizzate in passato.
Apparecchi a biomassa
Particolare attenzione è riservata agli apparecchi alimentati a biomassa solida. L’installazione è consentita esclusivamente nel rispetto dei rendimenti minimi indicati nelle norme di prodotto riportate in Tabella 2.
Fino al 9 novembre 2025 continueranno a convivere vecchie e nuove norme; successivamente saranno valide solo quelle della serie UNI EN 16510, con la sola eccezione della UNI EN 303-5, che rimane in vigore. Per gli impiantisti diventa quindi centrale la verifica della documentazione del fabbricante, anche in relazione alle pratiche per l’accesso al Conto Termico, in attesa di chiarimenti specifici nelle Regole Applicative del GSE.
Regime transitorio
Il decreto prevede infine un regime transitorio. Per i progetti con titolo abilitativo richiesto prima del 3 giugno 2026, continuerà ad applicarsi il DM 26 giugno 2015: fa fede la data di protocollo della richiesta di permesso di costruire o della presentazione della SCIA, non quella di rilascio o di inizio lavori.
Nel caso in cui, dopo il 3 giugno 2026, venga presentata una variante che incide sulle prestazioni energetiche, anche su un progetto precedente, questa dovrà rispettare i nuovi requisiti. Per gli interventi in edilizia libera (come la sostituzione dei generatori o le riqualificazioni senza titolo abilitativo), si applicherà invece il decreto vigente al momento dell’inizio dei lavori o della presentazione della comunicazione o CILA.




