Da gennaio 2025 è entrato in vigore un nuovo obbligo per gli amministratori di società: la comunicazione del proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle Imprese. Tale obbligo è introdotto dall’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ed ha lo scopo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nelle comunicazioni ufficiali. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha chiarito con propria nota che la PEC dell’amministratore deve essere distinta da quella della società ed ha fornito le seguenti indicazioni a margine del provvedimento normativo citato sopra.
Imprese soggette all’obbligo
La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria:
- Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice
- Società di capitali (Srl, Spa, Sapa, Società consortili, Società di mutuo soccorso, Società cooperative)
- STP, Società tra avvocati
Non sono pertanto soggetti all’obbligo della comunicazione:
- Consorzi;
- Reti di imprese
Si applica inoltre:
- alle società costituite a decorrere dalla data del 1/01/2025,
- alle società già costituite ed iscritte nel Registro Imprese in data antecedente al 1/01/2025.
Soggetti obbligati
Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione (amministratori e liquidatori). Non si applica a procuratori ed institori. Gli amministratori che gestiscono più società possono utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ogni impresa.
Scadenze e finestre per l’adempimento
La comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori deve avvenire:
• per le nuove società, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
• per le imprese già costituite alla data del 1/01/2025, in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore o della modifica dei patti sociali che comporti la presentazione della modulistica ministeriale relativa ai soci con poteri di amministrazione.
• per le nuove società, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
• per le imprese già costituite alla data del 1/01/2025, in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore o della modifica dei patti sociali che comporti la presentazione della modulistica ministeriale relativa ai soci con poteri di amministrazione.
Nel caso si presenti una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori (ovvero il domicilio digitale denunciato coincida con quello della persona giuridica) il Registro delle imprese sospende la domanda richiedendo la regolarizzazione.Confartigianato Imprese Prato invita tutte le imprese a verificare la propria situazione e ad adeguarsi per tempo, evitando così ritardi o sanzioni. Per maggiori informazioni e assistenza, è possibile rivolgersi alle nostre sedi.




