Dal 1950 la Prato che FA.

ASSOCIATI!
    Contattaci
    WebmailAmministrazione

    Novità sull’obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori

    Dal 31/10/2025, l’obbligo di comunicare al Registro imprese il domicilio digitale (PEC) è esteso agli amministratori che assumono le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, o in mancanza, di Presidente del consiglio di amministrazione.
    L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sostituendo le parole «nonché agli amministratori» con le parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».
    •    Società interessate:
    La norma si applica alle società di capitali (s.r.l. comprese le s.r.l. semplificate, s.p.a., s.a.p.a.), anche consortili e alle società cooperative. Alla luce della modifica operata dal D.L. 159/2025 l’obbligo non risulta più applicabile alle società di persone, alle società tra professionisti, ai consorzi e alle reti d’impresa.
    •    Soggetti obbligati
    Gli amministratori di società di capitali o di cooperative obbligati a comunicare il domicilio digitale sono: l’amministratore unico, l’amministratore/consigliere delegato (o in sua mancanza il Presidente del consiglio di amministrazione). Non sono più soggetti all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali assumono cariche diverse da quelle sopra indicate (ad esempio semplici consiglieri/amministratori o liquidatori). Non sono, altresì, soggetti all’obbligo gli amministratori delle S.r.l. qualora, l’amministrazione sia affidata a più persone disgiuntamente oppure congiuntamente (art. 2475 co. 3 del c.c.).
    •    Termine
    Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore/consigliere delegato (o in sua mancanza, di Presidente del Consiglio di amministrazione), la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina (anche al momento della costituzione della società) che come conferma.  Per le società già costituite e iscritte al 31/10/2025 gli amministratori dovranno provvedere a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
    Si ribadisce che il domicilio digitale (PEC) degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale della società. Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC.

    PAROLE CHIAVE:

    CONDIVIDI

    ARTICOLI CORRELATI

    COMMENTI

    Lascia il primo commento