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    Moda: nuove regole UE sui prodotti invenduti. Cosa prevede il regolamento ESPR

    Il nuovo Regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation) introduce obblighi stringenti in materia di gestione dei prodotti di consumo invenduti, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e rafforzare i principi dell’economia circolare.

    Si tratta di una novità di particolare rilievo per le imprese del settore moda, che coinvolge abbigliamento, accessori e calzature.

    Di seguito i principali adempimenti previsti.


    1. Divieto di distruzione dei prodotti invenduti

    A partire dal 19 luglio 2026 entrerà in vigore il divieto assoluto di distruggere capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti, come indicato nell’Allegato VII del regolamento.

    Gli operatori economici interessati dovranno quindi adottare misure ragionevoli per evitare la distruzione dei prodotti invenduti, promuovendo soluzioni alternative quali il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero.


    2. Obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati

    Le imprese soggette al regolamento dovranno pubblicare annualmente sul proprio sito web informazioni dettagliate relative ai prodotti scartati. In particolare:

    • Numero e peso dei prodotti invenduti scartati ogni anno;

    • Motivazioni specifiche dello scarto;

    • Percentuale di prodotti destinati al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero energetico;

    • Misure adottate e pianificate per prevenire la distruzione futura dei prodotti.

    L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e responsabilità lungo tutta la filiera.


    3. Deroghe al divieto: quando è ancora possibile distruggere i prodotti

    La distruzione è ammessa esclusivamente come misura di ultima istanza, in presenza di circostanze specifiche e documentate. Le principali deroghe riguardano:

    • Salute e sicurezza: prodotti pericolosi o con rischi igienico-sanitari (ad esempio contaminazioni o infestazioni);

    • Danni irreversibili: prodotti danneggiati durante trasporto o manipolazione, non riparabili o non economicamente recuperabili;

    • Inidoneità all’uso: difetti di fabbricazione che rendono il prodotto non funzionale e non riparabile;

    • Donazioni non accettate: prodotti offerti in donazione per almeno 8 settimane e rifiutati da almeno tre enti dell’economia sociale;

    • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale: prodotti contraffatti o in violazione di marchi e brevetti.


    4. Obbligo di conservazione della documentazione

    Le imprese dovranno conservare per 5 anni tutta la documentazione che giustifica l’eventuale distruzione dei prodotti.

    Tale documentazione dovrà essere resa disponibile alle autorità competenti su richiesta. Inoltre, al momento della consegna agli impianti di trattamento dei rifiuti, dovrà essere fornita una dichiarazione che indichi la deroga applicata.


    5. Tempistiche e soggetti interessati

    L’applicazione degli obblighi è graduale e differenziata in base alla dimensione aziendale:

    • Grandi imprese: obblighi di trasparenza già operativi; divieto di distruzione dal 19 luglio 2026;

    • Medie imprese: obblighi a partire dal 19 luglio 2030;

    • Micro e piccole imprese: attualmente esentate, per evitare oneri amministrativi sproporzionati.


    Il regolamento rappresenta un passaggio significativo verso un modello produttivo più sostenibile e responsabile. Confartigianato Imprese Prato resta a disposizione delle aziende del comparto moda per chiarimenti e supporto operativo nell’adeguamento alle nuove disposizioni.


    Confartigianato Imprese Prato è a disposizione per accompagnare le aziende del comparto moda nel percorso di adeguamento alle nuove disposizioni europee.Per informazioni e supporto operativo sull’applicazione del regolamento, le imprese possono contattare

    Valentina Tacchi:
    📞 0574 5177814
    📧 v.tacchi@prato.confartigianato.it

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