Può capitare di ricevere una bolletta di energia elettrica o gas da un fornitore con cui non si ricorda di aver mai sottoscritto un contratto. In questi casi è importante sapere che la legge tutela sia i consumatori sia le imprese e che esistono procedure specifiche per contestare eventuali attivazioni non richieste.
Dal 19 giugno 2026, inoltre, entra in vigore una novità importante per le famiglie: sarà vietato il telemarketing energetico nei confronti dei clienti domestici, salvo che il consumatore abbia richiesto espressamente di essere contattato o abbia fornito un consenso specifico. I contratti conclusi in violazione di queste regole saranno nulli.
Chi deve dimostrare l’esistenza del contratto?
Il principio fondamentale è che spetta al venditore dimostrare che il contratto è stato effettivamente concluso. Non è il cliente che deve provare di non aver aderito all’offerta, ma è il fornitore che deve fornire tutta la documentazione necessaria per dimostrare il consenso.
Cosa fare se si riceve una bolletta sospetta?
Il primo passo è inviare un reclamo scritto al fornitore contestando il contratto e chiedendo:
- copia del contratto;
- documentazione che dimostri il consenso;
- eventuali registrazioni telefoniche;
- sospensione della fatturazione;
- sospensione delle attività di recupero crediti.
Attenzione alle scadenze
Per poter accedere alle procedure di tutela previste da ARERA è fondamentale rispettare i termini previsti.
Clienti domestici (famiglie):
- il reclamo deve essere inviato entro 40 giorni dalla prima bolletta ricevuta dal fornitore contestato.
Clienti non domestici (imprese, professionisti e attività economiche):
- il reclamo deve essere inviato entro 30 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza del contratto o dell’attivazione contestata.
Il venditore è tenuto a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
La procedura di ripristino
Se il reclamo viene respinto ma la documentazione fornita dal venditore non è sufficiente a dimostrare la regolarità del contratto, può essere attivata la procedura ripristinatoria prevista da ARERA.
In questo caso il cliente viene riportato al precedente fornitore senza interruzioni della fornitura e vengono corrette anche le conseguenze economiche dell’attivazione non richiesta, con l’annullamento e il ricalcolo degli importi eventualmente fatturati.
Come verificare il proprio fornitore
I clienti domestici possono controllare in qualsiasi momento quale sia il proprio fornitore attuale e consultare lo storico delle forniture accedendo al Portale Consumi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.
Per maggiori informazioni
Le imprese e i cittadini che ritengono di essere stati coinvolti in un cambio di fornitore non richiesto possono rivolgersi agli uffici di Confartigianato per ricevere assistenza nella verifica della situazione e nell’eventuale predisposizione del reclamo.




