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    Energia: come difendersi dai contratti di fornitura non richiesti. Dal 19 giugno stop al telemarketing

    Può capitare di ricevere una bolletta di energia elettrica o gas da un fornitore con cui non si ricorda di aver mai sottoscritto un contratto. In questi casi è importante sapere che la legge tutela sia i consumatori sia le imprese e che esistono procedure specifiche per contestare eventuali attivazioni non richieste.

    Dal 19 giugno 2026, inoltre, entra in vigore una novità importante per le famiglie: sarà vietato il telemarketing energetico nei confronti dei clienti domestici, salvo che il consumatore abbia richiesto espressamente di essere contattato o abbia fornito un consenso specifico. I contratti conclusi in violazione di queste regole saranno nulli.

    Chi deve dimostrare l’esistenza del contratto?

    Il principio fondamentale è che spetta al venditore dimostrare che il contratto è stato effettivamente concluso. Non è il cliente che deve provare di non aver aderito all’offerta, ma è il fornitore che deve fornire tutta la documentazione necessaria per dimostrare il consenso.

    Cosa fare se si riceve una bolletta sospetta?

    Il primo passo è inviare un reclamo scritto al fornitore contestando il contratto e chiedendo:

    • copia del contratto;
    • documentazione che dimostri il consenso;
    • eventuali registrazioni telefoniche;
    • sospensione della fatturazione;
    • sospensione delle attività di recupero crediti.

    Attenzione alle scadenze

    Per poter accedere alle procedure di tutela previste da ARERA è fondamentale rispettare i termini previsti.

    Clienti domestici (famiglie):

    • il reclamo deve essere inviato entro 40 giorni dalla prima bolletta ricevuta dal fornitore contestato.

    Clienti non domestici (imprese, professionisti e attività economiche):

    • il reclamo deve essere inviato entro 30 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza del contratto o dell’attivazione contestata.

    Il venditore è tenuto a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

    La procedura di ripristino

    Se il reclamo viene respinto ma la documentazione fornita dal venditore non è sufficiente a dimostrare la regolarità del contratto, può essere attivata la procedura ripristinatoria prevista da ARERA.

    In questo caso il cliente viene riportato al precedente fornitore senza interruzioni della fornitura e vengono corrette anche le conseguenze economiche dell’attivazione non richiesta, con l’annullamento e il ricalcolo degli importi eventualmente fatturati.

    Come verificare il proprio fornitore

    I clienti domestici possono controllare in qualsiasi momento quale sia il proprio fornitore attuale e consultare lo storico delle forniture accedendo al Portale Consumi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

    Per maggiori informazioni

    Le imprese e i cittadini che ritengono di essere stati coinvolti in un cambio di fornitore non richiesto possono rivolgersi agli uffici di Confartigianato per ricevere assistenza nella verifica della situazione e nell’eventuale predisposizione del reclamo.

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