Con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025 (consultabile al link in fondo alla news), l’INPS ha diffuso le istruzioni operative per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in caso di emergenza climatica, a tutela dei lavoratori esposti a condizioni di calore estremo.
A differenza dello scorso anno, quando l’Istituto aveva fornito indicazioni operative tramite i messaggi n. 2735 e 2736/24 in attuazione dell’art. 2-bis, commi 1-4, del DL 63/24, stavolta si è deciso di intervenire subito, senza attendere un nuovo decreto-legge d’urgenza. È infatti prevedibile che le disposizioni aggiornate vengano introdotte nell’iter di conversione del DL 92/25. Nel frattempo, il messaggio n. 2130 conferma i criteri amministrativi già in vigore per il ricorso alla CIGO in caso di caldo eccessivo.
Secondo quanto comunicato dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, l’INPS si riserva di emanare un secondo messaggio per recepire eventuali novità normative, sia tramite un nuovo Decreto legge, sia nell’ambito della conversione di uno dei provvedimenti attualmente all’esame del Parlamento.
Risulta infatti intenzione del Governo rinnovare, anche per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2025, la modifica introdotta per la prima volta nel 2023 (DL 98/23, artt. 1 e 2) e poi confermata nel 2024. Tale modifica riguarda l’esclusione, dal conteggio delle 52 settimane di CIGO nel biennio (90 giornate annue per l’agricoltura), dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa dovuti a eventi climatici nei settori dell’edilizia, del lapideo, delle escavazioni e dell’agricoltura (ex art. 12, D.Lgs. 148/2015).
Le novità operative del messaggio INPS n. 2130/2025
Il messaggio sottolinea anzitutto la rilevanza delle ordinanze emanate dalle Pubbliche Amministrazioni (tipicamente regionali), che dispongono la sospensione o riduzione dell’attività nelle ore più calde. In Toscana, ad esempio, è in vigore l’ordinanza n. 2 del 25 giugno 2025 firmata dal Presidente Eugenio Giani.
I datori di lavoro che presentano domande di CIGO o di Assegno di integrazione salariale (FIS o Fondi bilaterali ex art. 26, D.Lgs. 148/2015) potranno indicare la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità”, riportando nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza.
Rispetto alle istruzioni del 2024, l’INPS precisa che non è possibile presentare due domande per lo stesso periodo con causali diverse (“evento meteo” e “ordine della pubblica autorità”). Di conseguenza, anche le giornate e le ore vietate dalle ordinanze possono essere incluse nella richiesta con causale “elevate temperature”.
L’Istituto chiarisce inoltre che sono riconosciute come integrabili:
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le giornate/ore in cui si è verificato un evento meteo avverso effettivamente accertato;
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le giornate/ore vietate dalle ordinanze, anche in assenza di tale accertamento.
Requisiti per la causale “evento meteo – temperature elevate”
Per accedere alla CIGO con questa causale, si fa riferimento a temperature superiori ai 35 gradi. Tuttavia, sono ammessi anche i casi in cui la temperatura effettiva sia inferiore ma quella percepita risulti superiore, ad esempio:
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in ambienti di lavoro esposti direttamente al sole;
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in presenza di macchinari che generano ulteriore calore;
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in contesti con elevata umidità.
Le sedi INPS acquisiranno d’ufficio i bollettini meteo, ma nella relazione tecnica sarà comunque necessario descrivere:
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la tipologia di attività svolta;
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le condizioni effettive di lavoro;
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le modalità di svolgimento.
Esclusione dal computo delle durate e contributo addizionale
Trattandosi di eventi oggettivamente non evitabili (EONE), i periodi di sospensione per caldo eccessivo non rientrano nel conteggio delle durate massime previste dall’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 148/2015. Inoltre, non si applica il contributo addizionale di cui all’art. 5 del medesimo decreto.




