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    EDILIZIA: Fondo FAQS – Linee guida per utilizzo premialità per imprese con dipendenti

    Una delle novità di maggior rilievo introdotte in sede di rinnovo del CCNL Edilizia ed Affini Artigianato e PMI è la costituzione, presso ogni Cassa Edile/Edilcassa, nella quale sia iscritta anche una sola azienda che applica il CCNL F015, del Fondo Artigianato di Qualificazione e Sviluppo (FAQS), così come disciplinato dall’Allegato G-2025 del CCNL. Il Fondo ha come obiettivo il sostegno alle imprese virtuose che applicano il CCNL Edilizia Artigianato, prevedendo il riconoscimento di due specifiche premialità (riportate ai successivi punti 1) e 2), che potranno essere integrate con altre prestazioni a favore delle imprese, introdotte in sede di contrattazione integrativa di II livello:

    1. Ristorno delle maggiorazioni per le ore eccedenti il normale orario di lavoro (40 ore settimanali), nel caso in cui l’impresa per una migliore organizzazione del lavoro e per determinati periodi di tempo, adotti una rimodulazione dell’orario di lavoro che preveda il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, con riferimento alle seguenti casistiche:
    a) periodi di maggiore intensità lavorativa, conseguenti alla necessità di ultimazione dei lavori, anche ai fini del rispetto degli obiettivi e delle scadenze previste dal PNRR.
    N.B. In tale ipotesi potranno però essere considerati anche altri motivi di carattere oggettivo legati all’intensificarsi dell’attività lavorativa nel periodo indicato come la chiusura del cantiere in prossimità della scadenza, la ristrettezza dei tempi di esecuzione delle opere concessi dalla committenza, specie pubblica ma sovente anche privata, ecc.;
    b) avversità atmosferiche che non consentano il ricorso agli ammortizzatori sociali, laddove la rimodulazione dell’orario sia necessaria per garantire il recupero psico fisico e la maggior tutela della salute dei lavoratori.

    2. Sostegno economico per inabilità temporanea – La seconda prestazione prevede un sostegno economico a favore dell’imprenditore titolare, del socio lavoratore, del collaboratore familiare, iscritto alla gestione previdenziale INPS e all’INAIL, che risulti temporaneamente impossibilitato ad esercitare la propria funzione per cause di malattia o infortunio, per un periodo non inferiore a 45 giorni continuativi (franchigia). La prestazione, riconosciuta per gli eventi decorrenti dal 1° gennaio 2026, prevede il riconoscimento di una diaria giornaliera di 80 euro per un massimo di 45 giorni, successivi alla franchigia, e per un solo evento nell’anno solare per impresa.
    Per poter beneficiare della prestazione l’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
    • iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa da almeno 12 mesi
    • regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda
    • applicazione del CCNL Edilizia ed Affini Artigianato e PMI
    Per completezza di informazione, si segnala che la prestazione relativa al sostegno economico per inabilità temporanea è attualmente in fase di definizione operativa, in considerazione della necessità di disciplinare alcuni aspetti procedurali connessi al trattamento dei dati cosiddetti sensibili.

    A disposizione per informazioni il funzionario Dott. Stefano Chini (0574 5177801 – s.chini@prato.confartigianato.it)

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