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    Convertito in legge il Decreto Salute e Sicurezza sul Lavoro: l’impatto nel settore delle costruzioni

    Nella Gazzetta ufficiale (rif. G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025) è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

    Sono state confermate le previsioni già introdotte, che di seguito si richiamano.

    • Badge di cantiere (art. 3, co. 2)
    È previsto l’obbligo, per le imprese operanti nei cantieri edili (in appalto e subappalto, pubblici e privati), di fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento. Si tratta di uno strumento già previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che viene ora dotato di un codice univoco anticontraffazione.
    La tessera fungerà da badge identificativo del lavoratore e dovrà contenere gli elementi essenziali per la sua identificazione. Dovrà inoltre essere resa disponibile gratuitamente anche in formato digitale, attraverso strumenti digitali nazionali interoperabili con le piattaforme pubbliche esistenti, in particolare con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
    L’obbligo diventerà operativo solo a seguito dell’emanazione di uno specifico decreto attuativo, da adottare entro il 1° marzo 2026. Il decreto disciplinerà, tra l’altro, le misure di controllo e sicurezza, il monitoraggio dei flussi di manodopera nei cantieri e negli altri ambiti interessati, l’eventuale utilizzo di tecnologie e le tipologie di informazioni trattate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
    Attenzione: il badge non è quindi immediatamente operativo, poiché la sua efficacia è subordinata all’adozione del decreto attuativo.

    • Premialità INAIL per le imprese virtuose (art. 1)
    Il decreto autorizza l’INAIL, a partire dal 1° gennaio 2026, a rivedere le aliquote di oscillazione e i contributi in bonus legati all’andamento infortunistico, con l’obiettivo di incentivare la riduzione degli infortuni e premiare i datori di lavoro virtuosi.
    La fase attuativa è demandata a uno specifico decreto interministeriale da emanare entro 60 giorni. Si tratta di un’innovazione rilevante, che recepisce una specifica richiesta di ANAEPA volta alla valorizzazione delle imprese più attente alla sicurezza.
    Resteranno escluse dalle premialità le imprese che, negli ultimi due anni, abbiano riportato condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
    Attenzione: nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale, l’INAIL ha autorizzato in via provvisoria l’applicazione delle nuove aliquote già in sede di autoliquidazione 2025/2026 per la determinazione del tasso 2026, riservandosi la facoltà di richiedere eventuali premi aggiuntivi qualora il decreto preveda criteri differenti.

    • Rafforzamento della vigilanza nei subappalti (art. 3)
    È confermata la previsione secondo cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro orienterà in via prioritaria l’attività di vigilanza verso i datori di lavoro operanti in regime di subappalto, sia pubblico che privato. Tale priorità avrà effetti anche sul rilascio dell’attestato necessario per l’iscrizione nella Lista di Conformità INL.

    • Modifiche al Testo Unico della Sicurezza
    Vengono innalzate le sanzioni connesse alla patente a crediti (art. 3, co. 4) ed è previsto che, a tal fine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro possa utilizzare anche le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso, avvalendosi di un coordinamento più stretto con l’autorità giudiziaria. Le nuove regole sulla decurtazione dei crediti si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026; per quelli antecedenti continuano a valere le disposizioni previgenti.
    È modificata anche la notifica preliminare (art. 3, co. 4), introducendo l’obbligo di indicare espressamente le imprese che opereranno in subappalto.
    Viene aggiornato il sistema di governance e rafforzato il coordinamento istituzionale (art. 5, co. 1), con una valorizzazione del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
    Sono ampliati gli obblighi dei datori di lavoro in materia di DPI (art. 5, co. 1, lett. g), estendendoli anche agli abiti di lavoro che assumono caratteristiche di dispositivi di protezione individuale.
    È riformulato l’articolo 113, comma 2, del TUS relativo ai requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti, prevedendo in alternativa alla gabbia di sicurezza l’adozione di idonei sistemi di protezione individuale anticaduta, da individuare e motivare sulla base della valutazione dei rischi.
    Viene inoltre riformulato l’articolo 115 del TUS sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, dando priorità alle misure di protezione collettiva (parapetti e reti) e definendo le diverse tipologie di DPI, con indicazione dell’ordine di priorità di utilizzo.
    Infine, l’articolo 30 del TUS è aggiornato con il corretto riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2023 sui Sistemi di Gestione della Sicurezza, in sostituzione delle BS OHSAS 18001:2007.

    • Ruolo dell’INAIL negli interventi di prevenzione e protezione (art. 5)
    Con un’integrazione all’articolo 11 del TUS viene rafforzato il ruolo dell’INAIL nella promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo nuove risorse e iniziative a partire dal 2026, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
    È disciplinata la possibilità per l’INAIL di sostenere in particolare le micro, piccole e medie imprese nell’acquisto e nell’adozione di DPI innovativi e dotati di tecnologie intelligenti. È inoltre previsto un ruolo attivo dell’INAIL nella promozione della formazione nei settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti, anche tramite i Fondi interprofessionali e con il coinvolgimento delle parti sociali.

    • Formazione e ruolo del RLS
    Per le imprese con meno di 15 lavoratori, la definizione delle modalità di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è demandata alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto al rischio aziendale.
    Le competenze acquisite tramite la formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, con integrazione nella piattaforma SIISL.

    • Tracciamento dei mancati infortuni – “near miss” (art. 15)
    Entro sei mesi, il Ministero del Lavoro, in collaborazione con INAIL e sentite le parti sociali, dovrà adottare linee guida per il tracciamento, l’identificazione e l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti, valorizzando le procedure già elaborate da INAIL e dagli organismi paritetici.

    • Sorveglianza sanitaria e promozione della salute (art. 17)
    Sono introdotte diverse modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria e viene prevista la possibilità di inserire, tramite la contrattazione collettiva e a valere sulle risorse dedicate, misure di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro. Tra queste, la fruizione di permessi retribuiti per consentire ai lavoratori di effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici previsti dai programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

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    Construction Worker

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